Art. 54 — Art. 54, comma 4°, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª
I comuni del compartimento ligure-piemontese che, colle leggi 29 giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, nel riparto dei rispettivi contingenti, godranno di questo beneficio fino alla attuazione del catasto stabilito dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti