Art. 24 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 22
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[1](R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, art. 2).
[2]Oltre a quanto e' stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione di ufficio o il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti normalmente per l'arma o cippo cui appartengono, o nei quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie:
[3]1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento;
[4]2° allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare;
[5]3° sottufficiali congedati provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;
[6]4° militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneita' a sergente, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.
[7]Da tale esperimento sono dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per detti corsi;
[8]5° militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione seguito da apposito esperimento pratico, da determinarsi dal Ministero della guerra.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 1 aprile 1941 · versione 0 su Normattiva