Art. 24 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 22
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[1](R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, art. 2).
[2]((Oltre a quanto e' stabilita dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione d'ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti sia dall'arma, corpo o servizio di provenienza, sia da altra arma, corpo o servizio, qualora gli interessati posseggano particolari titoli di studio, che ne consiglino una diversa assegnazione, e, salvo il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie:
[3]1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole corsi allievi ufficiali di complemento;
[4]2° allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei negli esami delle materie di carattere militare;
[5]3° sottufficiali in congedo, provvisti di titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;
[6]4° militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneita' a sergenti, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;
[7]5° militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione, seguito da apposito esperimento pratico» da determinarsi dal Ministero della guerra)).
Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965 · versione 7 su Normattiva