Art. 27 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 novembre 1945 al 12 aprile 1961. Leggi il testo vigente →
[1]((La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali puo' essere conferita ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari.
[2]La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita' e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:
- a)dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;
- b)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;
- c)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;
- d)dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.
[3]La cessazione dal servizio per collocamento a riposo dei marescialli maggiori dei carabinieri Reali di cui alla precedente lettera d), ai fini della nomina a sotto tenente di complemento, puo', a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere disposta, anche in tempo di guerra, in deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
[4]I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d), non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' portato a cinquantacinque anni)). 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636
8Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall' 11 giugno 1940.
Testo vigente dal 2 novembre 1945 al 12 aprile 1961 · versione 10 su Normattiva