Art. 27 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 23
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[1]La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali puo' essere conferita ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari.
[2]La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita' e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:
- a)dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;
- b)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;
- c)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;
- d)dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.
[3]La cessazione dal servizio per collocamento a riposo dei marescialli maggiori dei carabinieri Reali di cui alla precedente lettera d), ai fini della nomina a sotto tenente di complemento, puo', a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere disposta, anche in tempo di guerra, in deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
[4]((I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' stabilito a cinquantacinque anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite di eta' e' di 58 anni.
[5]Le nomine a sottotenente effettuate a norma del presente articolo hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento)). 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636
8Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall' 11 giugno 1940.
Testo vigente dal 12 aprile 1961 al 19 gennaio 1965 · versione 16 su Normattiva