Art. 27 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 23
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[1]((La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali puo' essere conferita ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari.
[2]La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:
- a)dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;
- b)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;
- c)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma
- d)dai marescialli maggiori dei Carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquistato in via normale il diritto al colloca. mento a riposo per aver compito il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.
[3]I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d), non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' portato a cinquantacinque anni)).
Testo vigente dal 28 aprile 1942 al 2 novembre 1945 · versione 8 su Normattiva