Art. 1Soggetti del diritto

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico. Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonche' i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art1 · fonte su Normattiva