Art. 96 — Assegno di caroviveri
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non superiore a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di riversibilita' d'importo non superiore a L. 300.000 annue lorde compete un assegno di caroviveri nella misura di L. 24.000 annue. Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al titolare di pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di pensione tabellare privilegiata diretta di categoria dalla terza all'ottava, al quale l'assegno e' dovuto nella misura di L. 11.040 annue. Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile di importo compreso tra L. 400.000 a L. 424.000 e al titolare di pensione di riversibilita' d'importo compreso tra L. 300.000 e L. 324.000 l'assegno di caroviveri spetta in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra L. 424.000 o L. 324.000 e la pensione o l'assegno rinnovabile. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, spetta un solo assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 aprile 1976, n.177
2con decorrenza dal 1 gennaio 1976
La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' soppresso. Gli assegni di caroviveri spettanti sulle pensioni liquidate o da liquidarsi fino al 31 dicembre 1975 continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione del relativo importo."
Testo vigente dal 22 maggio 1976, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva