Art. 126
Casi di esclusione
Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:
- a)che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;
- b)che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. La costituzione della posizione anzidetta e' parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva