Art. 150Pagamento del contributo di riscatto

Il contributo di riscatto puo' essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui all'art. 149. Nel caso di liquidazione di indennita' in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennita' stessa. Nel caso di pensione di riversibilita' l'importo delle rate di contributo non ancora versate e' ridotto proporzionalmente all'aliquota di riversibilita' della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art150 · fonte su Normattiva