Art. 17Corsi di istruzione per i servizi telefonici

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958. Sono ugualmente computati a domanda i periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art17 · fonte su Normattiva