Art. 193 — Comunicazione del decreto
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Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale, salvo quanto disposto dall'art. 155, quarto comma. Se l'interessato e' deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto e' fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, e' fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune. Le stesse modalita' vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al trattamento di riversibilita'.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 22 maggio 1976 · versione 0 su Normattiva