Art. 220Base pensionabile

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((Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:

  • a)indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
  • b)indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
  • c)assegno personale pensionabile. Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge)). 2 Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a determinare la misura della base pensionabile il "compenso combattenti". Detto compenso e' liquidato in valore capitale, da determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1 luglio 1973 e per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 aprile 1976, n.177

2

La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che l'articolo 220, primo comma, del presente decreto e' sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976.

Testo vigente dal 22 maggio 1976 al 18 febbraio 1979 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art220 · fonte su Normattiva