Art. 229Diritto al trattamento di riversibilita'

In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto alla pensione di riversibilita' il coniuge superstite, i figli e gli affiliati, i genitori ed i collaterali, secondo le norme stabilite dagli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87. In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato l'anzianita' di cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di cui ai citati articoli 81 e 82, hanno diritto ad una indennita' per una volta tanto.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art229 · fonte su Normattiva