Art. 235Pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale "equo trattamento"

Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale "equo trattamento" a carico dell'esercizio ferroviario istituito con regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, sono estese le disposizioni contenute negli articoli da 229 a 234. Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilita', si applicano le norme di cui al citato regio decreto, relative alla decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto razionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art235 · fonte su Normattiva