Art. 260Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali

Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 258, primo comma, chieda il riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione, e' tenuto al pagamento del contributo di riscatto commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data di presentazione della domanda, al personale in attivita' di servizio che abbia qualifica o grado pari a quello rivestito dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art260 · fonte su Normattiva