Art. 265
Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95
Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non siano stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95, a favore degli invalidi per servizio e dei loro congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge stessa.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva