Art. 3 — Ritenute sugli assegni di attivita'
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Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attivita' di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attivita'. In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni pensionabili e' pari a quella prevista per lo stipendio, paga o retribuzione relativi.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 1 gennaio 1976 · versione 0 su Normattiva