Art. 53 — Base pensionabile
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La base pensionabile per i militari, esclusi quelli indicati nell'art. 54, penultimo comma, e' costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga integralmente percepiti, aumentati dei seguenti assegni:
- a)assegno perequativo ed assegno personale pensionabili previsti dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
- b)indennita' mensile per servizio d'istituto, limitatamente all'importo di lire 30.000, prevista dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia;
- c)assegno personale previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1967, n. 751. Concorrono a formare la base pensionabile gli altri assegni ed indennita' previsti come utili a pensione da disposizioni di legge. Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 22 maggio 1976 · versione 0 su Normattiva