Art. 69 — Indennita' per una volta tanto per i militari
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Il militare che abbia contratto infermita' o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purche' non gli spetti la pensione normale, a un'indennita' per una volta tanto in misura pari a una o piu' annualita' della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica. E' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 27 gennaio 1977 · versione 0 su Normattiva