Art. 104

[1]Decadono dall'assegnazione quei soci i quali, prima del contratto di mutuo edilizio individuale, siano stati esonerati in base ai Regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, a meno che l'Amministrazione che dispose l'esonero non dia, a suo giudizio insindacabile, il consenso alla conservazione del diritto all'alloggio.

[2]Il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro competente, ha facolta' di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti col concorso o con il contributo dello Stato, a carico di coloro che siano stati destituiti con perdita del diritto a pensione.

[3]Per le cooperative fra ferrovieri provvede il Ministro per le comunicazioni.

[4]Tali provvedimenti sono insindacabili; non sono soggetti ad alcun ricorso od azione, hanno efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e si puo' ad essi dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 o 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art104 · fonte su Normattiva