Art. 113COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1949, N. 408

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[1]E' ammessa tra i soci di una medesima cooperativa la permuta del rispettivo turno di iscrizione.

[2]I soci prenotatari ed assegnatari, anche se appartenenti a cooperative diverse, finanziate tanto dalla Cassa depositi o prestiti quanto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, hanno facolta' di permutare l'alloggio prenotato od assegnato sempre che concorra il preventivo nulla osta delle rispettive cooperative ed il consenso della Cassa predetta ovvero anche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato qualora nella permuta sia cointeressata una cooperativa da essa finanziata. Al Ministero dei lavori pubblici spetta in ogni caso di approvare il contratto di permuta.

[3]Dopo la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale vigono in materia le norme di cui al Titolo XII.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 18 luglio 1949 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art113 · fonte su Normattiva