Art. 143
[1]Il socio divenuto proprietario od i suoi aventi causa, ove abbiano totalmente o parzialmente versato il prezzo del riscatto, possono liberamente alienare l'alloggio sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 231, ferma restando, in ogni caso, la corresponsione all'ente mutuante del contributo continuativo concesso dallo Stato.
[2]Il socio proprietario, quand'anche si sia avvalso della facolta' di riscatto, non potra' ottenere, per diritto proprio, alcuna altra assegnazione di alloggio assistito da contributo ovvero da concorso dello Stato, di comuni o di province.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva