Art. 14

[1]Le somme di cui all'art. 13 sono dalla Cassa depositi e prestiti somministrate alle cooperative mutuatarie al saggio da stabilirsi a termine dell'art. 4 dopo concessi i singoli mutui e costituita, da parte delle singole cooperative, la garanzia ipotecaria.

[2]La Cassa depositi e prestiti, ottenuto il nulla osta dal Ministero dei lavori pubblici, richiama i fondi dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed effettua, in conto dei mutui stessi, la emissione dei mandati da intestarsi alle cooperative mutuatarie.

[3]Le somme anticipate dalla Cassa di risparmio vengono inscritte in apposito conto corrente e fruttano alla Cassa stessa l'interesse di cui all'art. 13, con decorrenza dal giorno dell'invio alla Cassa depositi e prestiti.

[4]Gli interessi dovuti sulle effettuate somministrazioni, sono capitalizzati al saggio del 5 per cento e quindi portati in aumento al capitale versato nel conto corrente. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al contributo erariale anche sulle somme capitalizzate.

[5]La Cassa depositi e prestiti ammortizza in dieci annualita' uguali, comprensive di capitale e interesse, le somme anticipate dalla Cassa di risparmio, aumentate degli interessi capitalizzati.

[6]Il capitale del mutuo, da estinguersi dalle cooperative, si determina aggiungendo al totale delle somministrazioni fatte, aumentato degli interessi capitalizzati, la somma derivante dalla differenza fra il saggio corrisposto alla Cassa di risparmio e quello percepito dalla Cassa depositi e prestiti.

[7]Alle cooperative edilizie, come sopra finanziate, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a fare anticipazioni di somme nonche' a concedere, in quanto occorrano, con propri fondi, supplementi di mutuo necessari alla ultimazione delle case, subordinatamente alla preventiva assegnazione del correlativo contributo erariale.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art14 · fonte su Normattiva