Art. 373
[1]((Su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e, per ragioni di competenza, di quello fra, i Ministeri indicati nell'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a corrispondere all'Istituto, in conto dei mutui concessi, anche prima delle formalita' ipotecarie e salvo successiva regolarizzazione, le somme occorrenti per il deposito del prezzo di espropriazione ed accessori e per l'attuazione dei relativi programmi costruttivi, previa esibizione dello stato ipotecario e del decreto prefettizio che autorizza l'esproprio.
[2]Qualora l'Istituto sia entrato in possesso dell'immobile in base a decreto di immediata occupazione, la Cassa depositi e prestiti e' parimenti autorizzata a corrispondere, con le modalita' anzidette, le somme occorrenti per l'attuazione del programma costruttivo.
[3]Simile autorizzazione con le stesse modalita' e' concessa pure nel caso di acquisto bonario e diretto da parte dell'Istituto delle aree su cui debbono sorgere le costruzioni, previa esibizione dell'atto di acquisto, limitatamente, pero', alle somme occorrenti per il pagamento delle costruzioni stesse, e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il prezzo delle aree sara' imputato a mutuo dopo la dimostrazione della proprieta' e liberta' delle medesime ed accensione della garanzia ipotecaria)).
Testo vigente dal 11 febbraio 1942, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva