Art. 150
[1]Gli atti con cui le cooperative acquistino case che non siano di nuova costruzione o gli atti di rivendita ed assegnazione delle medesime, sono soggetti allo tasse ordinarie. Resta inoltre fermo il disposto dell'art. 110 della vigente legge del registro.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva