Art. 29
[1]Puo' essere data facolta' agli istituti per case popolari di sostituirsi, riscattandone le attivita', alle cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale, con organizzazione insufficiente, non informate ai principii cooperativi o che non abbiano i mezzi adeguati per condurre a termine il loro programma.
[2]Le proposte per tali sostituzioni sono avanzate, con la necessaria documentazione, dagli istituti predetti al Ministro per le corporazioni, il quale, di concerto con quello per i lavori pubblici, decide in merito prescrivendo le relative modalita'.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva