Art. 189
[1]La Cassa depositi e prestiti esamina le domande e i documenti inviati dall'Ente edilizio e li sottopone al proprio Consiglio di amministrazione per ottenerne l'autorizzazione a stipulare il contratto di mutuo.
[2]Per i mutui che la Cassa aveva gia' dichiarato effettuabili, vale la documentazione esibita alla Cassa stessa.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva