Art. 186

[1]Tutti gli atti ed i contratti, comunque necessari, dipendenti o connessi all'applicazione dell'art. 177, sono ricevuti dal funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con esenzione da diritti di segreteria.

[2]Restano fermi i corrispettivi e le agevolazioni tributarie previste dall'art. 198. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 luglio 1949, n. 408

13

La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.

Testo vigente dal 18 luglio 1949, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art186 · fonte su Normattiva