Art. 192

[1]Presso la Cassa depositi e prestiti e' aperto un conto corrente intestato all'Ente edilizio, fruttifero dell'interesse annuo del 4 per cento - che potra' essere in seguito variato con decreto del Ministro per le finanze - riducibile al saggio di quello dei depositi volontari allorche' tutti i mutui concessi alle cooperative saranno posti in ammortamento. A tale conto corrente affluiscono le somme di cui all'art. 191, i contributi dello Stato e quelli sussidiari dovuti ancora per il periodo precedente all'ammortamento nonche' a suo tempo, le quote mensili di ammortamento dovute dalle cooperative giusta l'art. 195 e vi fanno carico i pagamenti che la Cassa depositi e prestiti effettua per conto dell'Ente edilizio.

[2]In relazione al maturarsi degli interessi sul conto suddetto, l'Ente edilizio provvede ai necessari conguagli fra le cooperative rimanendo, in merito a tali operazioni, completamente estranea la Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art192 · fonte su Normattiva