Art. 201
[1]Le disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscono parte integrante del contratto di assegnazione definitiva dell'alloggio cooperativo e di mutuo edilizio individuale stipulato o da stipularsi tra il socio, la cooperativa cui egli appartiene e la Cassa depositi e prestiti.
[2]Le dette disposizioni vincolano il condominio ed i suoi successori a qualsiasi titolo, anche in caso di riscatto. Il vincolo dura finche' tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva