Art. 218
Le norme degli articoli 67, 68 o 69 che disciplinano la manutenzione, la imputazione ed il carico delle relative spese, rimangono applicabili anche dopo la stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale, salvo il disposto degli articoli 219 e 220.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva