Art. 234
[1]Le disposizioni di cui agli articoli 113, comma secondo, 232 e 233, si applicano anche alle permute di alloggi per i quali i condomini non siano addivenuti ancora al riscatto del rispettivo alloggio col pagamento totale o parziale del prezzo.
[2]Sono estese alle permute stipulate dopo il riscatto le norme degli articoli 231, 232 e 233.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva