Art. 237

Contro il condomino che si renda moroso per due volte della quota di ammortamento e degli accessori, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a eseguire la trattenuta sullo stipendio e sulla pensione con effetto continuativo per le rate scadute e da scadere, a norma dell'art. 65, 2° comma, del R. decreto 12 marzo 1908, n. 151.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art237 · fonte su Normattiva