Art. 237
Contro il condomino che si renda moroso per due volte della quota di ammortamento e degli accessori, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a eseguire la trattenuta sullo stipendio e sulla pensione con effetto continuativo per le rate scadute e da scadere, a norma dell'art. 65, 2° comma, del R. decreto 12 marzo 1908, n. 151.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva