Art. 344
[1]L'Istituto nazionale esplica anche i compiti gia' pertinenti all'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, incorporato nell'Istituto nazionale a seguito del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, convertito nella legge 26 marzo 1931, n. 338.
[2]L'Istituto nazionale s'intende conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprieta' mobiliari od immobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza del cessato Istituto romano cooperativo, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza eccezione alcuna, con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze gia' stabilite nei confronti del predetto Istituto romano.
[3]Il Conservatore delle ipoteche di Roma e' tenuto ad annotare di ufficio, a margine delle iscrizioni delle ipoteche consentite dall'Istituto romano cooperativo a favore della Cassa depositi e prestiti, il subingresso dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
[4]Gli atti per l'attuazione di quanto disposto nel presente articolo non sono soggetti ad alcun onere tributario.
[5]Resta anche acquisita all'Istituto nazionale l'operazione di mutuo di L. 10.000.000 concessa dalla Cassa depositi e prestiti al cessato Istituto romano cooperativo in base al R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10, convertito nella legge 9 giugno 1930, n. 782, alle condizioni che gia' disciplinano l'operazione stessa.
[6]Il consenso alla prescritta garanzia ipotecaria dev'essere prestato dall'Istituto nazionale al quale e' da somministrare il mutuo con le modalita' prescritte dalle norme vigenti.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva