Art. 240
[1]Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle cooperative a contributo erariale mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con le seguenti varianti:
[2]Le attribuzioni e facolta' date al Ministero dei lavori pubblici e alla Cassa depositi e prestiti dagli articoli 201 - 202 - 209 - 213 - 214 - 216 - 220 - 221 - 224 - 227 - 229 - 230 - 231 - 235 - 236 - 237 - 238, s'intendono deferite alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato;
[3]La frase «dal Ministero dei lavori pubblici di accordo con la Cassa depositi e prestiti» contenuta nell'art. 204, e' sostituita dalla seguente «dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato».
[4]Alle parole «Ministro pei lavori pubblici» contenute negli articoli 208, 209 e 230, sono sostituite quelle di «Direttore generale delle ferrovie dello Stato»;
[5]Nell'art. 220, comma primo, alla frase «il Ministero stesso disporra' l'esecuzione di ufficio», e' sostituita la seguente: «la Direzione stessa ne disporra' l'esecuzione di ufficio». I commi quinto e sesto sono fusi e sostituiti dal seguente unico comma: «In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute, si applicano a carico degli inadempienti le disposizioni contenute nell'art. 236, salvo alla Direzione generale di procedere alla vendita giusta l'art. 238 ove la morosita' verificatasi non venga estinta nel termine da essa fissato».
[6]Nell'art. 231, comma primo, alla dizione «purche' la Cassa depositi e prestiti dia il suo consenso anche al fine di garantire», e' sostituita la seguente: « a condizione che sia garantito».
[7]Alle parole «il Ministero dei lavori pubblici puo'» contenute nell'art. 238 si sostituiscono le seguenti «la Direzione stessa puo'» e la parola «Cassa» e' sostituita da «Amministrazione».
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva