Art. 255

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[1]Le case economiche e popolari sono assegnate alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di terremoto, che siano alloggiate in baracche o in ricoveri provvisori, purche' residenti nel comune all'epoca del terremoto e non aventi titolo a mutui di favore o a contributi o a sussidi governativi, salvo quanto e' disposto dallo art. 266.

[2]Si considerano come aventi titolo a mutuo o a contributo, o a sussidi governativi, agli effetti delle presenti disposizioni, anche coloro che abbiano ceduto o comunque alienato i loro diritti.

[3]Per quanto riguarda la citta' di Messina si presumono ivi residenti all'epoca del terremoto o rimasti senza tetto, salvo accertamenti in contrario, coloro che nel 1917 erano ricoverati in baracca.

[4]A cura del podesta' sono compilati gli elenchi delle persone residenti in ciascun comune, alle quali puo' essere fornito l'alloggio a norma del presente articolo o che abbiano diritto all'assegnazione in proprieta' dell'alloggio che attualmente occupano.

[5]Gli elenchi riveduti dalla Prefettura sono sottoposti all'approvazione del Ministro pei lavori pubblici, previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo del comune, e sono riveduti a periodi non eccedenti il biennio.

[6]Contro i provvedimenti del Ministro pei lavori pubblici non e' ammesso alcun gravame.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 14 gennaio 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art255 · fonte su Normattiva