Art. 265 — COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MARZO 1965, N. 225
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[1]Gli acquirenti di case economiche o popolari a termini dell'articolo 258 possono essere dichiarati decaduti dal diritto all'alloggio con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ove, entro cinque anni dalla trascrizione dei contratti di compra vendita, si accerti che essi siano sforniti dei requisiti per l'inclusione negli elenchi di cui all'articolo 255, anche se gli elenchi stessi abbiano riportato in precedenza la prescritta approvazione.
[2]Contro gli acquirenti, che si rendano morosi nel pagamento di due rate di ammortamento del debito e dei relativi accessori, si applicano le disposizioni dell'articolo 103, terzo e quinto comma, del presente testo unico.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 23 aprile 1965 · versione 0 su Normattiva