Art. 270
Lo Stato puo' cedere gratuitamente ai comuni le rate costruite. In tal caso, ai fini dell'integrazione del bilancio e di ogni altra assegnazione sul fondo consolidato dell'addizionale terremoto, sara' tenuto conto dei canoni di affitto delle case per l'ammontare che verra' approssimativamente stabilito di anno in anno dal Ministero dell'interno.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva