Art. 272
[1]Gli alloggi compresi nei fabbricati costruiti in Messina con i fondi di cui alla lettera c) dell'art. 17 del Testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, possono essere messi in vendita dopo che l'Amministrazione comunale abbia determinato quali fabbricati intenda alienare.
[2]Il prezzo di vendita e' stabilito, sentiti l'Amministrazione comunale di Messina ed il Ministero delle finanze, dal Ministro pei lavori pubblici, il quale, di concerto col Ministro per l'interno, determina di volta in volta la destinazione dei relativi introiti in opere di interesse comunale, preferibilmente di carattere edilizio.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva