Art. 277
[1]L'Ente edilizio e' autorizzato a chiedere la devoluzione delle aree sulle quali sorgevano edifici distrutti qualora i rispettivi proprietari aventi diritto a mutuo non abbiano iniziato i lavori di ricostruzione entro il 31 dicembre 1921, tanto per le aree site nel centro della citta', di Reggio Calabria (Corso, via Aschenez e strade adiacenti) quanto per le altre aree site nell'ambito del piano regolatore.
[2]Nel caso di tale richiesta da parte dell'Ente edilizio i proprietari suddetti hanno la facolta' o di cedere definitivamente all'Ente l'area col relativo diritto a mutuo, o di delegare ad esso la costruzione dell'edificio. In questa seconda ipotesi gli edifici ricostruiti saranno trasferiti dall'Ente edilizio ai proprietari dopo il collaudo della costruzione, al prezzo di costo aumentato di un decimo a favore dell'Ente.
[3]Il passaggio delle aree e dei diritti relativi ha luogo in base a decreto motivato del Prefetto, emesso su richiesta dell'Ente edilizio.
[4]Al decreto del Prefetto sono applicabili le disposizioni degli articoli 184, 345 e 346 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.
[5]Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la liquidazione dei diritti e le altre modalita' per la cessione definitiva, prevista al secondo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva