Art. 309
Per il periodo di esenzione dall'imposta e sovraimposte sui fabbricati, il canone di concessione di ciascuna casa e' aumentato di una quota da stabilirsi dal Direttore generale e da versarsi nei modi di cui all'art. 302 alla Cassa depositi e prestiti per costituire un fondo destinato ad alleggerire l'onere dell'imposta e sovraimposte sul predetto canone, nel decennio successivo alla scadenza del periodo di esenzione.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva