Art. 309

Per il periodo di esenzione dall'imposta e sovraimposte sui fabbricati, il canone di concessione di ciascuna casa e' aumentato di una quota da stabilirsi dal Direttore generale e da versarsi nei modi di cui all'art. 302 alla Cassa depositi e prestiti per costituire un fondo destinato ad alleggerire l'onere dell'imposta e sovraimposte sul predetto canone, nel decennio successivo alla scadenza del periodo di esenzione.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art309 · fonte su Normattiva