Art. 310
La meta' della somma disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento di parte degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie, e' devoluta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e destinata a mitigare i canoni relativi alle case acquistate o costruite in conformita' all'art. 73, ultimi comma, del presente testo unico.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva