Art. 312
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[1]Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza all'impiegato meno retribuito e piu' bisognoso, con riguardo al numero ed alle attivita' dei componenti la sua famiglia conviventi ed a carico, alla localita' ove presta l'opera sua, alla qualita' delle funzioni che disimpegna ed alle necessita' del servizio.
[2]A parita' di ogni altra condizione, il coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole e quest'ultimo a quello non coniugato, tenendosi pur conto, nelle singole fattispecie, delle qualita' di mutilato e d'invalido di guerra, di mutilato e d'invalido per la Causa nazionale, di ex combattente e dell'anzianita' d'iscrizione al Partito nazionale fascista.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 3 agosto 1945 · versione 0 su Normattiva