Art. 35
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[1]Il prezzo di vendita sara' quello corrente e puo' essere pagato nel caso di vendita dilazionata, per una quarta parte all'atto del compromesso e, per il rimanente, in 25 rate annuali comprensive della quota di ammortamento e dell'interesse legale.
[2]La stipula del contratto di compra-vendita avverra' quando sia stato eseguito il pagamento dell'ultima rata di prezzo.
[3]La gestione dello stabile spetta agli enti di cui all'art. 34 fino a quando non siano venduti tutti gli appartamenti e pagato l'intero prezzo da parte degli acquirenti.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 18 febbraio 1959 · versione 0 su Normattiva