Art. 373
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[1]Su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, o per ragione di competenza, di quello fra i Ministeri indicati nell'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a corrispondere all'Istituto, in conto dei mutui concessi, anche prima delle formalita' ipotecarie e salvo successiva regolarizzzione, le somme occorrenti per il deposito del prezzo di espropriazione, ed accessori e per l'attuazione dei relativi programmi costruttivi, previa esibizione dello stato ipotecario e del decreto prefettizio che autorizza l'esproprio.
[2]Qualora l'Istituto sia entrato in possesso dell'immobile in base a decreto di immediata occupazione, la Cassa depositi e prestiti e' parimenti autorizzata a corrispondere, con le modalita' anzidette, le somme occorrenti per l'attuazione del programma costruttivo.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 11 febbraio 1942 · versione 0 su Normattiva