Art. 389
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[1]I contratti dell'Istituto possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a mezzo di un funzionario dell'Istituto stesso all'uopo delegato a riceverli ed a conservarli mediante ordinanza del Presidente.
[2]Tale funzionario e' obbligato alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge di registro e, per la stipulazione dei contratti e per il rilascio di copie, l'Istituto percepira' speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 16 ottobre 1940 · versione 0 su Normattiva