Art. 389

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1938 al 16 ottobre 1940. Leggi il testo vigente →

[1]I contratti dell'Istituto possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a mezzo di un funzionario dell'Istituto stesso all'uopo delegato a riceverli ed a conservarli mediante ordinanza del Presidente.

[2]Tale funzionario e' obbligato alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge di registro e, per la stipulazione dei contratti e per il rilascio di copie, l'Istituto percepira' speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 16 ottobre 1940 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art389 · fonte su Normattiva