Art. 390
[1]L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero delle finanze per la gestione amministrativo-finanziaria ed a quella del Ministero dei lavori pubblici per la parte tecnico-amministrativa.
[2]Spetta al Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze l'alto controllo per quanto riguarda gli alloggi militari di cui all'art. 343 (comma 2°).
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva