Art. 48
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1938 al 20 maggio 1943. Leggi il testo vigente →
[1]Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite per essere date in locazione dagli enti e dalle societa' di cui all'art. 16 e che restano in proprieta' inalienabile ed indivisa degli enti e delle societa' medesimi.
[2]Ogni alloggio deve:
- a)avere non piu' di tre vani abitabili - ed eccezionalmente non piu' di cinque per le case costruite col concorso dello Stato di cui all'art. 38 - oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;
- b)avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
- c)essere fornito di latrina propria;
- d)essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione di acqua potabile;
- e)soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.
[3]Quando gli enti costruttori sono i comuni o gli istituti di cui al n. 3 dell'art. 16, le case popolari possono essere vendute o locate con patto di futura vendita allo stesso inquilino od ai suoi eredi, allo scadere di non oltre un venticinquennio di inquilinato.
[4]Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice od assicurativo in quanto ogni alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata alla lett. a).
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 20 maggio 1943 · versione 0 su Normattiva