Art. 50
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[1]L'approvazione preventiva dei progetti di case popolari od economiche e' demandata ai prefetti che ne vigileranno la esatta esecuzione ed accerteranno la osservanza delle condizioni di legge, rilasciando quindi un apposito certificato da presentarsi agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
[2]Qualora il procuratore delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari od economiche, comunichera' la sua opposizione motivata alla parte interessata, la quale potra' produrre ricorso in via amministrativa al Ministro pei lavori pubblici.
[3]Le case che godono di contributo o concorso erariale, in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici, si considerano, senz'altro, popolari od economiche a tutti gli effetti del presente testo unico.
[4]Nelle case popolari od economiche puo' essere consentita la costruzione di locali destinati a scopi di igiene, assistenza ed educazione o da adibirsi a pubblici esercizi, eccettuati quelli destinati esclusivamente a spaccio di bevande alcooliche.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 20 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva